In relazione alla nota questione fiscale riguardante la riliquidazione degli assegni d'esodo ed a seguito dell'interpretazione autentica della norma, avvenuta con l'emanazione del decreto sostegni bis, l'Agenzia delle Entrate, in data 5 settembre 2021, ha provveduto ad emanare una circolare esplicativa indirizzata alle proprie Direzioni Regionali e Provinciali, nonché ai propri Uffici.

In detto documento, l'Agenzia, dopo aver trattato delle modalità di tassazione degli assegni in discorso, escludendo ogni possibilità di riliquidazione, ha disposto che gli Uffici dell'AdE devono ottemperare ai seguenti adempimenti:

1) Gli Uffici periferici procederanno, come esercizio di autotutela, ad annullare autonomamente gli avvisi bonari a suo tempo emessi;

2) I versamenti, sia di una prima rata, sia dell'intero, eventualmente effettuati, saranno oggetto di elaborazione da parte dell'AdE che procederà, progressivamente, all'erogazione dei rimborsi, senza necessità di alcuna istanza.